Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo V
Art. 37
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In vigore dal 2 nov 1979
I giorni e, limitatamente alle linee che si svolgono esclusivamente fra scali nazionali, le ore di arrivo e di partenza previsti negli itinerari riportati nelle convenzioni vengono stabiliti dalle società, previa approvazione del Ministero della marina mercantile.
Le ore di arrivo e di partenza debbono riferirsi rispettivamente al momento in cui le navi accostano alla banchina pronte all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci, ed al momento in cui se ne discostano. Nelle località in cui le operazioni non possono compiersi a banchina si ha riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle, ovvero al momento in cui lascia l'ancoraggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-37