Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo V
Art. 34
34 / 41Variazioni itinerari, periodicità velocità
In vigore dal 2 nov 1979
Le variazioni di itinerari, di periodicità e di velocità normale di esercizio indicati nelle convenzioni possono essere autorizzate per esigenze di pubblico interesse o, con il consenso delle società, per esigenze di traffico.
Le variazioni definitive sono autorizzate con le stesse forme previste per la stipula delle convenzioni e con l'intervento delle stesse amministrazioni. Le variazioni temporanee sono autorizzate dal Ministero della marina mercantile in caso di forza maggiore e di urgenza: negli altri casi l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile alla variazione è subordinata alla mancanza di aumento di spesa.
Per le linee che nella convenzione sono qualificate da carico è in facoltà della società, salvo contraria disposizione del Ministero della marina mercantile da impartirsi caso per caso, di invertire gli ordini degli scali, di fare scalo in altri porti oltre quelli indicati nella convenzione medesima e di omettere uno o più scali, a condizione che non sia pregiudicata la periodicità e la regolarità della linea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-34