Art. 33 · Viaggi straordinari
Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo IV

Art. 33

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Viaggi straordinari

In vigore dal 2 nov 1979
Allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze di pubblico interesse o per motivi di traffico il Ministero della marina mercantile può, rispettivamente, disporre o autorizzare l'effettuazione di viaggi straordinari sulle linee da mantenere avvalendosi delle navi assegnate alle linee stesse. Del risultato economico dei viaggi disposti è tenuto conto in sede di liquidazione della sovvenzione. Per i viaggi autorizzati viene trattenuta in sede di liquidazione del saldo annuale di sovvenzione soltanto una quota delle spese generali e di organizzazione previste in convenzione. Per i viaggi effettuati sulle linee da mantenere, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, con navi non assegnate alle linee, viene tenuto conto soltanto delle quote di spese generali e di organizzazione, con un limite massimo che non superi il risultato economico positivo di ogni singolo viaggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-33