Art. 29 · Assegnazioni navi traghetto alle linee
Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo IV

Art. 29

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Assegnazioni navi traghetto alle linee

In vigore dal 2 nov 1979
Alle linee destinate al trasporto delle merci, di cui all' della legge, possono essere assegnate navi miste del tipo traghetto idonee ad assicurare gestioni economicamente valide. Nei casi suddetti, il contributo annuo di avviamento è limitato alla quota di ammortamento e interessi dell'investimento afferenti il solo trasporto delle merci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-29