Art. 28 · Nuovi servizi
Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo IV

Art. 28

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Nuovi servizi

In vigore dal 2 nov 1979
Costituiscono nuovi servizi, a sensi e per gli effetti dell' della legge: a) il trasporto di merci sulle linee attivate successivamente all'entrata in vigore della legge; b) il trasporto di merci sulle linee già in esercizio quando le navi esistenti vengono sostituite con navi specializzate (portacontenitori, traghetti, polivalenti, ecc.).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-28