Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo II
Art. 21
21 / 41Modalità di esecuzione delle prove in mare
In vigore dal 2 nov 1979
La commissione di cui all' provvede a:
1) accertare che la nave possa per un massimo di nove ore consecutive sviluppare una velocità media superiore del dieci per cento a quella normale di esercizio;
2) accertare il consumo di combustibile durante un massimo di tre ore consecutive alla velocità normale di esercizio;
3) eseguire accertamenti, eventualmente ritenuti opportuni, sul funzionamento di qualche macchinario ausiliario;
4) fare accertamenti circa le vibrazioni e la presenza di fumo dovuta ad imperfetta combustione.
Ad uno dei periodi di navigazione di cui ai punti 1) e 2) deve essere fatto seguire immediatamente l'altro, salvo il tempo necessario per il passaggio da una velocità all'altra durante il quale la velocità della nave non deve essere inferiore a quella normale di esercizio.
Nella effettuazione delle prove di cui ai punti 1) e 2) sopraindicati è tollerata un'unica eventuale interruzione non superiore a mezza ora nella continuità della velocità.
Per la determinazione della velocità la nave percorrerà nei due sensi e per un numero pari di volte indicato dalla commissione una base scelta fra quelle misurate dall'Istituto idrografico della Marina.
La commissione può avvalersi di altro accorgimento tecnicamente idoneo.
Le prove sono effettuate al dislocamento non inferiore a quello corrispondente alla metà della portata lorda.
Per portata lorda si intende la differenza fra il dislocamento della nave a pieno carico all'immersione massima consentita dal bordo libero estivo e il dislocamento della nave stessa completamente scarica ma con eventuale zavorra fissa, con corredi armatore, con liquidi in circolazione e con l'equipaggio ma senza viveri.
Per le navi miste e da carico qualora il dislocamento prescritto non sia ottenibile senza ricorso a carico solido, il Ministero della marina mercantile può concedere di effettuare le prove a dislocamento inferiore a quello corrispondente alla metà della portata lorda, comunque non inferiore al 35% della portata lorda medesima.
Le società devono a tale scopo inoltrare al Ministero della marina mercantile domanda di deroga alle norme prescritte precisando le condizioni relative al dislocamento ed all'assetto realizzabili alle prove e allegando gli elementi determinati dall'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale) circa la correzione da apportare alle velocità misurate alle prove per ottenere la velocità da assumere come corrispondente al dislocamento pertinente alla metà della portata lorda.
Per quanto concerne gli aliscafi ed altri mezzi speciali, le relative prove sono effettuate secondo le modalità che di volta in volta vengono stabilite d'intesa con il R.I.Na.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-21