Art. 17 · Piani delle navi e contratti
Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo II

Art. 17

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Piani delle navi e contratti

In vigore dal 2 nov 1979
I piani generali delle navi di nuova costruzione, quelli delle navi eventualmente da acquistare nonché quelli relativi a grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento debbono essere presentati, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile. Le società sono obbligate a fornire tutti quegli altri elementi, anche di natura tecnica, che il predetto Ministero ritenga di chiedere relativamente alle navi ed ai lavori in questione. Gli schemi dei contratti di costruzione e di acquisto, nonché di quelli relativi a grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento debbono essere presentati, per l'approvazione, anche ai fini della congruità dei costi, al Ministero della marina mercantile e copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa al Ministero stesso entro un mese dalla data di stipulazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-17