Art. 11 · Occupazione e disciplina del personale dipendente
Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 11

11 / 41

Occupazione e disciplina del personale dipendente

In vigore dal 2 nov 1979
In relazione ai riflessi sui livelli di occupazione del personale dipendente dalle società di navigazione del gruppo Finmare derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui all' della legge possono essere attuati appositi corsi per la riqualificazione del personale per la durata e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile. Possono essere disposte particolari forme di mobilità del personale, che deve essere globalmente considerato, tra le predette società e, pertanto, man mano che si verificano carenze nei quadri delle singole categorie le stesse vanno colmate con personale professionalmente equivalente; possono essere istituite eccezionali posizioni di disponibilità retribuite per il personale di terra e navigante in attesa di riassorbimento nello svolgimento delle attività previste dall' delle legge. Con particolari facilitazioni, quali risultano dagli accordi sindacali approvati dal Ministro della marina mercantile, è incoraggiato l'esodo del personale esuberante. Ai fini della determinazione dell'onere derivato dalle predette facilitazioni si tiene conto delle spese effettivamente e definitivamente sostenute nell'applicazione degli accordi sindacali nonché delle spese accessorie derivanti da eventuali controversie in qualsiasi sede. Con le convenzioni da stipularsi a sensi dell' della legge con le società sopra indicate, si provvede a regolare quanto indicato nei commi precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-11