Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191›Capo I
Art. 9
9 / 20(Articoli 11 e 12 della legge n. 191/1974) Ostacoli lungo la linea
In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974)
Ostacoli lungo la linea
Gli ostacoli fissi ineliminabili (ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori), situati a distanza inferiore a m 1,50 dalla più vicina rotaia, devono essere tinteggiati a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20; per gli ostacoli alti oltre i m 2 tale tinteggiatura va limitata alla zona compresa tra i m 1,00 e m 3,00 dal piano del ferro, normalmente al binario, in modo da riuscire ben visibile da entrambi i sensi di marcia dei veicoli ferroviari.
Se si tratta di ostacoli lunghi, la tinteggiatura a strisce può essere limitata alla zona in corrispondenza degli spigoli per una lunghezza di cm 40, sia parallelamente che normalmente al binario.
La medesima segnaletica deve essere riportata sulle sagome limite.
I picchetti di riferimento del binario devono essere tinteggiati con vernice bianca.
Le apparecchiature di sicurezza e segnalamento devono essere tinteggiate, in ogni caso, con colore chiaro ad eccezione di quelle per le quali i regolamenti e le disposizioni dell'Azienda prescrivono diversa colorazione atta a fornire determinate indicazioni ai treni ed alle manovre o ad individuare le caratteristiche funzionali di esse o degli impianti, o parti di impianti, cui si riferiscono.
Tutte le apparecchiature telefoniche devono essere tinteggiate in colore grigio chiaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-9