Art. 5 · (Art. 7 della legge n. 191/1974) Piani inclinati
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 5

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(Art. 7 della legge n. 191/1974) Piani inclinati

In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974) Piani inclinati In alcune speciali stazioni di smistamento i carri sganciati fra loro od a gruppi vengono spinti sulla "sella di lanciamento" o portati sul "binario di lanciamento", da dove, per effetto della pendenza dei binari, si avviano nei vari binari del fascio di ricevimento. Disposizioni locali regolano in ogni stazione di smistamento i dettagli del servizio. Le manovre interessanti carri che non debbono subire manovre a spinta sono ammesse a condizione che il carro da lanciare sia accompagnato da apposito agente che ne presenzi il freno e regoli con tale mezzo la sua discesa lungo la rampa in modo da garantire l'arresto nel punto stabilito. Nel caso che il carro da lanciare sia sprovvisto di freno, deve provvedersi perché il carro stesso sia lanciato agganciato a maglia stretta con altro carro con freno efficiente e presenziato come è detto sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-5