Art. 2 · (Art. 2 della legge n. 191/1974) Accessi e passaggi interni
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 2

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(Art. 2 della legge n. 191/1974) Accessi e passaggi interni

In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974) Accessi e passaggi interni Le strutture delimitanti passaggi nei capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, destinati al transito contemporaneo di persone e di rotabili devono distare almeno cm 158 dal bordo interno della più vicina rotaia. Strutture a distanza inferiore devono essere tinteggiate a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20 e per un'altezza massima di m 3 dal suolo per indicare il divieto di transito contemporaneo di veicoli ferroviari e persone. Nel caso di passaggi riservati a veicoli non circolanti su binari, e qualora non risultasse disponibile alle persone un franco di cm 70, devono essere apposti cartelli indicanti il divieto di transito contemporaneo di veicoli e persone.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-2