Art. 17 · (Art. 23 della legge n. 191/1974) Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo II

Art. 17

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(Art. 23 della legge n. 191/1974) Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione

In vigore dal 11 ott 1979
(Art. 23 della legge n. 191/1974) Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione Sui rotabili i circuiti elettrici ad alta tensione, quando non isolati, devono essere protetti da idonei ripari metallici collegati a massa. Detti circuiti possono essere altresì collocati in luoghi che risultino accessibili solo dopo aver manovrato idonei dispositivi di sicurezza. Per l'accesso sul coperto e sugli avancorpi dei mezzi di trazione elettrici, devono essere osservate le specifiche istruzioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-17