Art. 16 · (Art. 22 della legge n. 191/1974) Impianti macchine ed apparecchi elettrici dei rotabili
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo II

Art. 16

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(Art. 22 della legge n. 191/1974) Impianti macchine ed apparecchi elettrici dei rotabili

In vigore dal 11 ott 1979
(Art. 22 della legge n. 191/1974) Impianti macchine ed apparecchi elettrici dei rotabili Sui rotabili tutti gli elementi in tensione superiore a 25 V ca. e 50 V cc. devono essere protetti da contatto accidentale. In caso di tensioni superiori a quelle previste dall'art. 304 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, le parti in tensione dovranno essere isolate e il ricambio delle lampade dovrà farsi a circuito disinserito. I portalampade sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 306 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 debbono essere alimentati con tensioni non superiori a 25 V c.a. od a 50 V c.c. Quando ciò non fosse possibile, i portalampade metallici devono essere collegati a massa. Per mettere in tensione le sottostazioni elettriche ambulanti, i carri alimentatori ed i carri filtro, in postazioni esterne ai recinti di sottostazioni elettriche fisse, si devono realizzare, sia pure in via provvisoria, apposite recinzioni in muratura o rete metallica analoghe a quelle richieste per le sottostazioni elettriche fisse. Gli accessi ai recinti devono essere tenuti chiusi a chiave e le recinzioni vanno munite di cartelli monitori. Tutte le chiavi di accesso ai recinti ed ai locali delle sottostazioni elettriche ambulanti, dei carri alimentatori e dei carri filtro, debbono essere custodite dal personale autorizzato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-16