Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191›Capo I
Art. 13
13 / 20(Art. 16 della legge n. 191/1974) Lavori lungo linea
In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974)
Lavori lungo linea
L'organizzazione protettiva per assicurare, al passaggio dei treni, l'incolumità delle persone addette ai lavori lungo la linea e nei piazzali di stazione è definita dall'apposita istruzione sulla protezione dei cantieri approvata dal direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il personale adibito alla protezione dei cantieri di lavoro, ovunque operante, nonché gli agenti preposti alla conduzione e scorta dei carrelli e dei treni materiali, devono essere in possesso di apposita abilitazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-13