Art. 12 · (Art. 15 della legge n. 191/1974) Verifiche ai ponteggi metallici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191Capo I

Art. 12

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(Art. 15 della legge n. 191/1974) Verifiche ai ponteggi metallici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974) Verifiche ai ponteggi metallici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Le verifiche ai ponteggi metallici di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato vengono eseguite a cura dei capi tecnici, incaricati delle squadre addette alle visite dei ponti in ferro, all'atto della posa in opera e successivamente con controlli periodici trimestrali o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni di lavoro o eventi eccezionali. All'atto della posa in opera tali verifiche consistono nel controllare che il montaggio venga eseguito secondo il progetto o lo schema tipo approvati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; successivamente le verifiche consistono nel controllare la verticalità dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, la tenuta degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi deteriorati, richiedendo il controllo del collegamento elettrico a terra ai competenti agenti del servizio impianti elettrici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-12