Regolamento di attuazione della L. 26 aprile 1974, n. 191›Capo I
Art. 11
11 / 20(Art. 13 della legge n. 191/1974) Circolazione con mezzi motorizzati sulla sede ferroviaria
In vigore dal 11 ott 1979
( della legge n. 191/1974)
Circolazione con mezzi motorizzati sulla sede ferroviaria
Sulla sede ferroviaria è di norma vietata la circolazione dei mezzi motorizzati (autoveicoli, motocarri, motocicli, ciclomotori, ecc.).
Per esigenze di servizio o nell'interesse dell'esercizio ferroviario, può essere tuttavia consentito il movimento di tali mezzi, previo rilascio di apposita autorizzazione scritta, nei seguenti casi:
a) nei piazzali ferroviari delle stazioni degli scali e degli impianti in genere, ove esistano idonee piste il cui margine lato binario si trovi ad almeno m 2 dal bordo interno della più vicina rotaia; nei tratti in cui attraversano i binari, le piste debbono essere delimitate da entrambi i lati;
b) lungo le linee quando manchi, in modo assoluto, la possibilità di servirsi di vie extraferroviarie ed a condizione che esistano piste larghe almeno m 3, il cui margine lato binario si trovi ad almeno m 2 dal bordo interno della più vicina rotaia.
In presenza di condizioni di esercizio favorevoli, la circolazione dei ciclomotori con motore acceso può essere ammessa anche su piste ciclabili aventi larghezza di almeno cm 60 il cui margine lato binario si trovi ad almeno cm 170 dal bordo interno della più vicina rotaia.
La circolazione dei suddetti mezzi è comunque inderogabilmente legata alle seguenti prescrizioni:
1) nei casi di cui al punto a):
rispetto delle eventuali particolari modalità di carattere locale comunicate all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
divieto di attraversamento dei binari di corsa; quando ciò sia assolutamente indispensabile per motivi di esercizio, il transito potrà, di volta in volta, essere consentito dal dirigente movimento di turno dopo che questi abbia accertato che nessun treno sia in fase di avvicinamento ed abbia inoltre predisposto i segnali di protezione a via impedita;
attraversamento degli altri binari, a treno fermo, come su passaggio a livello incustodito;
attraversamento degli altri binari, a treno in manovra sotto scorta del personale addetto alla manovra stessa;
2) nei casi di cui al punto b):
scorta da parte di agente dipendente da chi ha rilasciato l'autorizzazione (la scorta non è richiesta per i ciclomotori, i quali debbono peraltro osservare le prescrizioni indicate al precedente );
3) in tutti i casi:
procedere alla velocità consigliata dalla massima prudenza, comunque mai al di sopra dei 20 km/h;
fermare il mezzo motorizzato all'approssimarsi dei treni;
non sostare sui binari da attraversare;
non impegnare con uomini o mezzi lo spazio di metri 1 al di sotto della linea di contatto ad alta tensione.
La circolazione è comunque vietata nelle ore dal tramonto all'alba (salvo negli scali illuminati) ed in presenza di neve o nebbia o altre avversità atmosferiche che ne possano compromettere la sicurezza.
Gli impianti ed i tratti di linea per i quali può essere ammessa la circolazione con mezzi motorizzati sono determinati dai comitati di esercizio in relazione alle effettive necessità ed alle condizioni locali; gli stessi comitati di esercizio possono stabilire prescrizioni o limitazioni aggiuntive a quelle generali sopra indicate.
Le autorizzazioni scritte sono rilasciate dai dirigenti dell'esercizio delle stazioni, degli impianti riparatori di rotabili, dei magazzini approvvigionamenti, delle agenzie marittime, dei tronchi di linea delle zone i.e., e debbono chiaramente indicare, oltre il nominativo dell'interessato, la stazione o l'impianto o la tratta di linea (quest'ultima delimitata dalle esatte progressive chilometriche) per i quali l'autorizzazione stessa viene rilasciata, il mezzo motorizzato che può essere utilizzato (in relazione alle piste esistenti), il nominativo dell'agente al quale è affidata l'eventuale scorta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;469#art-rda-11