Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 42 della legge 26 aprile 1974, n. 191; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; Decreta: È approvato, nell'unito testo vistato dal Ministro dei trasporti, il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1974, n. 191. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI - PRETI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 9
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