Art. 2 · Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi

Art. 2

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Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi

In vigore dal 8 set 1979
L'attestato di conformità di cui all' è rilasciato, per i mezzi speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di verbali di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali dell'amministrazione statale, ovvero da altre stazioni di prova appositamente autorizzate su modelli conformi a quelli previsti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP. Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti. In condizioni di reciprocità possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-29;404#art-2