Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 giu 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354; Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge, 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: . Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente: "Art. 5-bis - Versamento ad ufficio incompetente. - Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una esattoria è valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza. Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93".
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