Art. 9 · Responsabilità del comandante
Capo II

Art. 9

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Responsabilità del comandante

In vigore dal 11 mag 1980
Le piattaforme semoventi, durante la navigazione, sono assimilate alle navi e come tali sono sottoposte alle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di navigazione marittima. Il comandante è responsabile delle operazioni tecnico nautiche della piattaforma e di ogni altra operazione relativa alla navigazione. Egli è altresì responsabile per i danni da rischi marittimi ai quali sono esposte la piattaforma e le persone anche durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata. Il capo piattaforma è responsabile, per la parte che gli compete, dell'esecuzione dei lavori di perforazione nonché dell'osservanza e dell'esatta applicazione a bordo delle norme di sicurezza oggetto della presente legge, in quanto applicabili alle piattaforme semoventi, durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata. Egli deve immediatamente informare il comandante dell'insorgenza di situazioni al pozzo che possono costituire pericolo per l'unità. Parimenti il comandante deve informare il capo piattaforma dell'approssimarsi di condizioni meteorologiche pericolose. In entrambi i casi il comandante e il capo piattaforma, ciascuno per la parte di propria competenza, attuano i provvedimenti più idonei a fronteggiare la situazione di pericolo. In caso di contrasto le decisioni finali spettano al comandante. Le navi di perforazione sono sottoposte alla stessa disciplina per le specifiche operazioni e per gli adempimenti previsti dalla presente legge. Sulle piattaforme semoventi e sulle navi di perforazione, oltre ai normali libri di bordo, deve essere tenuto, a cura del comandante, il registro di piattaforma di cui all'articolo precedente. Deve essere altresì tenuto, a cura del capo piattaforma, il giornale di sonda previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-9