Art. 83 · Commissione consultiva
Titolo V

Art. 83

83 / 94

Commissione consultiva

In vigore dal 6 lug 2007
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78 Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti. Le spese relative sono a carico delle società istanti. In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 687 ter del decreto n. 128 del 1959.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 14 maggio 2007, n.78 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie," nella quale e' accorpata la Commissione Consultiva di cui al presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-83