Titolo V
Art. 81
81 / 94Deroghe
In vigore dal 11 mag 1980
Per le unità mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all' il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all', può concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purchè le unità offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate.
A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unità mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all', n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unità estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine.
Il rapporto deve indicare altresì gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorità preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi.
La commissione di cui all' esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unità di perforazione e della società costruttrice, il programma di attività con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unità deve operare, nonché, per le unità costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione:
1) la rispondenza dell'unità alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale;
2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorità preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni.
Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unità entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-81