Capo II
Art. 8
8 / 94Responsabilità del capo piattaforma
In vigore dal 11 mag 1980
Sulle piattaforme fisse e sulle piattaforme mobili non semoventi il capo piattaforma è responsabile, in conformità delle norme del presente decreto, della sicurezza delle operazioni di abbassamento, sollevamento e galleggiamento dell'unità, dell'esecuzione dei lavori di perforazione, nonché della tenuta ed impiego dei dispositivi e dei mezzi di segnalazione, di salvataggio e antincendio.
Il capo piattaforma deve curare, ai fini della sicurezza, l'addestramento del personale a bordo e le esercitazioni relative.
Il capo piattaforma deve tenere il registro di piattaforma, sul quale sono annotati gli adempimenti prescritti dal presente decreto e il giornale di sonda previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Il modello del registro di piattaforma è stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; fino a tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale le annotazioni sono effettuate su registri liberamente scelti dal capo piattaforma.
Sulle piattaforme non semoventi il capo piattaforma può avvalersi, per le manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo, di un esperto di competenza specifica.
Gli accertamenti dell'idoneità del capo piattaforma nonché degli esperti sopra menzionati in ordine alle manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo sono devoluti al Ministero della marina mercantile.
Per i capi piattaforma aventi cittadinanza diversa da quella italiana, il possesso delle capacità tecnico-nautiche deve essere attestato mediante la esibizione di titoli ritenuti idonei dal Ministero della marina mercantile.
Tali titoli devono essere dichiarati autentici dall'autorità consolare del Paese che li ha rilasciati.
Sulle piattaforme di qualsiasi tipo il capo piattaforma deve disporre di un adeguato numero di persone esercitate nella messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio, nella loro manovra e nell'uso degli accessori di bordo.
Durante le fasi di rimorchio delle piattaforme di qualsiasi tipo devono essere osservate le relative norme vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-8