Capo II
Art. 79
24 / 94Condotte sottomarine
In vigore dal 11 mag 1980
Le condotte sottomarine per il trasporto a distanza degli idrocarburi liquidi e gassosi prodotti dal sottofondo marino nelle aree indicate nell' devono rispondere ai requisiti di resistenza, devono presentare giunti sicuri e devono essere adeguatamente protette contro le corrosioni nonché contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali.
I progetti relativi devono essere depositati presso la sezione idrocarburi e presso l'autorità marittima competente almeno tre mesi prima dell'installazione e devono contenere ragguagli sulle caratteristiche delle tubazioni e dei materiali impiegati, sulle condizioni del fondo marino lungo il tracciato, sulle modalità di messa in opera, sulle ispezioni e controlli iniziali e su quelli previsti nel corso dell'esercizio.
Le autorità competenti, sentito il progettista, possono imporre varianti al tracciato o chiedere l'adozione di particolari accorgimenti, ivi compreso lo spostamento a spese del permissionario o del concessionario degli impianti di telecomunicazioni preesistenti, per prevenire il rischio di danni ad altre opere sottomarine o per evitare indebite interferenze con altre attività di preminente interesse pubblico che si svolgono in mare.
Nelle aree in cui sussistano concreti rischi di danneggiamento da parte di ancore, attrezzi di pesca, ecc., le autorità competenti possono richiedere l'interramento, parziale o totale, delle tubazioni.
Per l'installazione delle condotte devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.
L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è accordata secondo le prescrizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-79