Art. 77 · Operazioni di intervento ai pozzi
Titolo IV

Art. 77

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Operazioni di intervento ai pozzi

In vigore dal 11 mag 1980
Le operazioni di perforazione che si effettuano a partire dalle piattaforme e strutture di cui all' sono soggette, oltre alle disposizioni di carattere generale, a quelle del titolo III del presente decreto, in quanto applicabili. Le operazioni di intervento ai pozzi che si effettuino a partire dalle piattaforme e strutture di cui all' sono soggette alle disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto e possono essere effettuate previa approvazione da parte dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi del relativo programma lavori. Il programma lavori da presentare almeno due mesi prima dell'inizio delle operazioni deve contenere: il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza che si impiegheranno, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controllo dei pozzi adiacenti, se necessaria, la durata stimata delle operazioni, il nome e la posizione delle persone designate quali responsabili delle operazioni in piattaforma. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, il programma si intende approvato. L'ingegnere capo della sezione idrocarburi può impartire eventuali disposizioni in merito alla esecuzione delle operazioni di intervento. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla sezione idrocarburi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-77