Art. 7 · Denuncia di esercizio per attività di ricerca e di coltivazione
Capo II

Art. 7

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Denuncia di esercizio per attività di ricerca e di coltivazione

In vigore dal 29 dic 1980
Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'. In particolare, per ogni cantiere di perforazione di pozzi destinati alla ricerca o alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi sottostanti ad aree marine, ancorchè si tratti di pozzi direzionali partenti dalla terraferma e ricadenti pertanto sotto la disciplina vigente per le perforazioni a terra, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve denunciare le generalità delle persone responsabili delle operazioni da compiere sul cantiere o esternamente ad esso ai fini della esecuzione dei lavori di perforazione. Se la perforazione è eseguita da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, deve essere specificata, nella suddetta denuncia, la persona alla quale è affidato il compito di capo piattaforma definito ai successivi . Le denunce predette devono essere rivolte alla sezione idrocarburi almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere controfirmate da tutte le persone ivi nominate. Le sostituzioni, sia pure temporanee, delle persone di cui sopra devono essere comunicate entro otto giorni all'autorità predetta per avere effetto nei suoi confronti. Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di perforazione ad impresa specializzata ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare immediata comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni. La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Le imprese specializzate sono tenute alla osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto. Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-7