Art. 68 · Servizi logistici
Capo XI

Art. 68

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Servizi logistici

In vigore dal 11 mag 1980
I quartieri di alloggiamento devono essere tenuti in buono stato di pulizia e in ordine. Essi devono essere sufficientemente illuminati, ventilati o riscaldati. Provvista adeguata di acqua potabile e viveri deve essere sempre disponibile, in relazione alla distanza dell'unità di perforazione dalla terra ferma.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-68