Capo IV
Art. 45
48 / 94Fiamme libere
In vigore dal 11 mag 1980
Nelle zone classificate pericolose a norma dell' non è ammesso l'impiego di fiamme libere o di attrezzature che possano produrre fuoco o scintille ne lo accumulo di materiali combustibili.
Il responsabile del servizio antincendio può concedere deroghe quando abbia accertato l'esclusione di ogni pericolo di incendio o di esplosione.
È ammesso fumare soltanto nei locali riservati al personale e dove non ne sia fatto espresso divieto.
Appositi avvisi di divieto devono essere affissi in particolari zone di pericolo permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-45