Capo III
Art. 35
38 / 94Impianto elettrico di emergenza
In vigore dal 11 mag 1980
L'unità di perforazione deve disporre di un impianto elettrico di emergenza capace di entrare automaticamente in funzione in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.
L'impianto di emergenza deve essere in grado di alimentare contemporaneamente le apparecchiature elettriche che azionano i segnali ottici ed acustici, gli impianti di telecomunicazione, i sistemi di monitoraggio e di allarme, le attrezzature anti-incendio e le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni, gli apparati di controllo della navigazione, gli ascensori, gli apparati di sicurezza degli operatori subacquei, le luci di emergenza nei luoghi rilevanti ai fini della sicurezza (quartieri d'abitazione, sala macchine, sala controllo, ponti ed aree di lavoro, eliporti, stazioni di raduno per l'abbandono della nave).
L'impianto di emergenza deve essere collocato sul ponte principale lontano dall'impianto elettrico normale e deve avere un proprio serbatoio di combustibile sufficiente ad assicurare almeno ventiquattro ore di funzionamento ininterrotto.
Il funzionamento dell'impianto di emergenza deve essere provato almeno ogni tre mesi ed i risultati delle prove annotati nel registro di piattaforma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-35