Capo III
Art. 32
35 / 94Prescrizioni relative ai macchinari in genere
In vigore dal 11 mag 1980
I macchinari e le loro parti, gli attrezzi, le condotte, i serbatoi ed ogni altro impianto installato a bordo della piattaforma o della nave di perforazione devono rispondere, in relazione all'ambiente in cui si trova l'installazione, a requisiti di sicuro impiego e devono essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione.
Le macchine di sollevamento devono essere munite di dispositivi atti a permettere in qualsiasi momento la fermata del carico; la velocità di discesa deve essere sempre contenuta entro limiti di sicurezza.
Appositi avvisi di pericolo devono essere collocati nell'ambito della zona delle operazioni.
Le parti del sistema di manovra della batteria di perforazione (fune, argano, taglia fissa, taglia mobile e gancio) devono essere
calcolate in rapporto alle più gravose condizioni di lavoro normale.
Presso ogni impianto deve essere tenuto a disposizione della
sezione U.N.M.I. un registro delle funi del sistema di manovra.
Le caratteristiche costruttive, i criteri di esercizio e manutenzione del sistema predetto nonché il modello del registro delle funi sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-32