Art. 28 · Zone di sicurezza
Capo II

Art. 28

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Zone di sicurezza

In vigore dal 11 mag 1980
Intorno alle piattaforme fisse e mobili è stabilita una zona di sicurezza nella quale è proibito l'accesso a navi ed aerei non autorizzati. Per le teste di pozzo e per le apparecchiature di produzione installate a fondo mare è parimenti stabilita una zona di sicurezza nella quale sono vietate le operazioni di ancoraggio e di pesca di profondità. In entrambi i casi la zona di sicurezza è fissata con ordinanza dalla capitaneria di porto competente, sentita la sezione idrocarburi. L'ordinanza indica i limiti della zona di sicurezza che può estendersi fino alla distanza di 500 metri intorno alle installazioni, misurata a partire da ciascun punto del loro bordo esterno. L'ordinanza altresì precisa il divieto o le limitazioni imposti alla navigazione, all'ancoraggio e alla pesca. Entro le acque territoriali la zona di sicurezza, su richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione, può comprendere in un'unica area più installazioni. La zona di sicurezza in prossimità della linea di confine con la piattaforma continentale di Stato frontista è stabilita in base ad accordi da concludere con lo Stato stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-28