Art. 26 · Prescrizioni per il trasbordo
Capo II

Art. 26

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Prescrizioni per il trasbordo

In vigore dal 11 mag 1980
Il ponte inferiore della piattaforma deve essere collocato ad un'altezza dal livello del mare tale da non essere raggiunto dalle onde nelle maggiori mareggiate prevedibili in cento anni. Le piattaforme fisse e mobili devono essere dotate di attracchi o di mezzi di imbarco e sbarco di uomini, situati in posizione tale da consentire che tali operazioni si svolgano con la massima sicurezza possibile. Il trasbordo di persone da natanti può essere effettuato anche con gabbia azionata dalla grù di bordo. L'operazione deve essere effettuata da un gruista esperto con l'ausilio di almeno due operai sul natante. Durante il trasbordo le persone devono indossare il giubbotto salvagente e devono essere assicurate alla gabbia con cinture di sicurezza. Il trasbordo con gabbia è in ogni caso vietato se le condizioni meteomarine, a giudizio del capo piattaforma o del comandante, in caso di nave di perforazione e di piattaforma semovente, sono tali da non garantire la sicurezza delle operazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-26