Art. 20 · Programma di perforazione
Titolo III

Art. 20

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Programma di perforazione

In vigore dal 11 mag 1980
Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intende effettuare una perforazione è tenuto ad inviare alla competente sezione idrocarburi per l'approvazione il relativo programma nel quale devono essere indicati: 1) l'ubicazione del pozzo mediante le coordinate geografiche e la rappresentazione grafica sulla carta nautica dell'istituto idrografico della Marina alla scala 1: 250.000 con il perimetro dell'area del permesso o della concessione, le eventuali altre installazioni minerarie ivi esistenti e, possibilmente, la linea di costa prospiciente; 2) la profondità da raggiungere in relazione al tema di ricerca o al piano di sviluppo o di coltivazione previsto; 3) la profondità delle acque nel punto prescelto; 4) la data di inizio dei lavori e la durata presunte; 5) l'unità di perforazione da impiegare, le sue caratteristiche costruttive e di impiego con la descrizione dettagliata degli impianti ed il corredo di chiare rappresentazioni grafiche della stessa al fine di accertarne la rispondenza alle norme del presente decreto e, se trattasi di nave di perforazione, l'indicazione della bandiera; 6) le caratteristiche del fondo marino, per quanto è noto dai dati generali, ed il programma di indagine preliminare da attuare ai sensi del successivo ; 7) le caratteristiche del sistema di ormeggio o del sistema di posizionamento dinamico, con analisi critica della loro affidabilità in relazione alle condizioni del mare; 8) il programma di tubaggio, di cementazione, le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni, la natura del fluido di circolazione; 9) i nominativi delle eventuali imprese specializzate alle quali è affidata l'esecuzione di operazioni speciali; 10) natura e quantità degli effluenti liquidi e gassosi che eventualmente debbano essere immessi nell'ambiente. Per le unità di perforazione che operino per la prima volta nelle zone di cui all' del presente decreto la documentazione di cui al punto 5) deve essere trasmessa alla competente sezione idrocarburi ed all'U.N.M.I. con anticipo non inferiore a due mesi, acciocchè la sezione idrocarburi possa compiere in tempo utile le valutazioni preliminari necessarie per verificare la rispondenza delle unità alle norme del presente decreto. A tal fine l'ingegnere capo della sezione idrocarburi può disporre l'effettuazione di visite preliminari all'impianto, ovunque esso si trovi. Le spese relative sono a carico della società richiedente. Per le unità di perforazione che hanno già operato nelle zone di cui all'art. I del presente decreto da non più di cinque anni, la società richiedente può omettere la documentazione di cui al punto 5), indicando gli estremi della più recente autorizzazione ricevuta ed illustrando dettagliatamente, con l'ausilio anche di elaborati grafici, le eventuali modifiche rilevanti ai fini della sicurezza successivamente apportate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-20