Capo II
Art. 19
16 / 94Impiego di esplosivi
In vigore dal 11 mag 1980
Nei casi in cui venga riconosciuta dalle amministrazioni concedenti la indispensabilità di impiego di cariche esplosive, devono essere osservate le seguenti norme:
1) il prelevamento, il trasporto e l'imbarco degli esplosivi sono soggetti all'autorizzazione della capitaneria di porto ed a quella di pubblica sicurezza competenti.
Per l'imbarco ed il trasporto via mare degli esplosivi devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione;
2) le navi per il trasporto degli esplosivi devono essere riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.
Esse devono essere munite di apparecchiature di tipo approvato, per l'avvistamento elettronico a distanza; devono disporre di locali ventilati, secchi, chiusi a chiave, opportunamente ubicati per il deposito degli esplosivi; debbono avere a bordo personale specializzato nel maneggio degli esplosivi;
3) l'operatore è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni imposte dalle amministrazioni competenti ai sensi dei precedenti e che determinano, in particolare, l'orario delle operazioni e le zone marittime relative, il peso massimo e le profondità delle cariche, nonché la distanza dagli impianti fissi da pesca o da impianti, condotte e cavi sottomarini quali acquedotti, oleodotti, gasdotti, cavi telegrafici, telefonici, di trasporto di energia e simili;
4) la data delle operazioni, le linee sismiche, il peso delle cariche e la profondità di scoppio devono essere comunicati al dipartimento militare marittimo e alla capitaneria di porto competenti con almeno otto giorni di anticipo;
5) le esplosioni non possono essere effettuate in alcun caso a distanza inferiore a 100 metri dal confine della piattaforma continentale con altro Stato frontista, salvi diversi accordi intervenuti con lo Stato stesso;
6) prima dell'inizio delle operazioni gli apparecchi di avvistamento elettronico a distanza devono essere tenuti in azione con continuità sull'intero orizzonte;
7) le apparecchiature radio-trasmittenti impiegate a bordo delle navi per la esecuzione dei lavori di prospezione devono essere elettricamente schermate al fine di evitare interferenze con le operazioni di brillamento a mezzo di cariche esplosive.
Le apparecchiature radiotrasmittenti installate a bordo di navi, elicotteri o piattaforme ubicate nelle immediate vicinanze dei battelli sismici, non devono essere tenute in funzione durante il brillamento delle cariche esplosive;
8) i prodotti esplodenti e gli accessori di tiro devono essere preventivamente riconosciuti a norma dell'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;
9) le cariche di esplosivi devono essere tali da diventare innocue dopo una permanenza in acqua di durata non superiore a ventiquattro ore;
10) le operazioni di prospezione giornalmente effettuate devono essere, a cura del dirigente della squadra, oggetto di adeguata documentazione come indicato nell'. Vanno espressamente indicate le caratteristiche delle cariche, il numero delle esplosioni con la specificazione dei punti di scoppio e le eventuali cariche inesplose, nonché gli eventuali effetti delle operazioni sulla vita marina.
La documentazione predetta deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-19