Art. 1 · Finalità
Titolo I

Art. 1

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Finalità

In vigore dal 11 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 682, relativa alla delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, ai fini dell'adeguamento delle norme stesse alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto l' della Costituzione; Visto l', comma quinto, della Costituzione; Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri dell'interno di grazia e giustizia, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: . Finalità Le presenti norme si applicano alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono garantire il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marini; evitare ingiustificati impedimenti e intralci alla navigazione marittima ed aerea e alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-1