Art. 32 · Firma e ratifica
Convenzione

Art. 32

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Firma e ratifica

In vigore dal 22 lug 1979
. Firma e ratifica 1) La presente convenzione rimane aperta alla firma a Londra fino alla sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti della presente convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure c) adesione. 2) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario. 3) Allorchè diviene Parte della presente convenzione o in qualsiasi momento dopo questa data, uno Stato può fare conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, quali sono i registri marittimi sotto la sua autorità e le stazioni terrestri di terraferma sotto la sua giurisdizione alle quali si applicherà la convenzione. 4) Nessuno Stato diviene Parte della presente convenzione prima di aver firmato l'accordo operativo o prima che l'organismo da esso designato abbia firmato il suddetto accordo. 5) Non possono essere formulate riserve alla presente convenzione nè all'accordo operativo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-32