Art. 31 · Composizione delle controversie
Convenzione

Art. 31

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Composizione delle controversie

In vigore dal 22 lug 1979
. Composizione delle controversie 1) Ogni controversia fra le Parti, o fra le Parti e l'Organizzazione, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione deve essere composta mediante negoziato fra le Parti interessate. Se entro il termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto, e se le Parti in controversia non hanno accettato di sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia o non hanno approvato un'altra procedura di regolamento, la controversia può, se le Parti sono consenzienti, essere sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della presente convenzione. Una decisione arbitrale in merito ad una controversia fra Parti o fra Parti e Organizzazione non potrà pregiudicare una decisione presa dall'assemblea in applicazione del paragrafo 1) dell', in base alla quale la convenzione cessi di essere in vigore per una Parte. 2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti, ogni controversia che sorga tra l'Organizzazione e una o più Parti in virtù di accordi conclusi fra di esse, viene sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della presente convenzione, su richiesta di una qualsiasi delle Parti in controversia, se non è stata risolta mediante negoziato nel termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento. 3) Ogni controversia fra una o più Parti e uno o più Firmatari che agiscano in quanto tali, in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione o dall'accordo operativo può essere sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della presente convenzione, a condizione che la Parte o le Parti e il Firmatario o i Firmatari in causa siano consenzienti. 4) Le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi ad una Parte o ad un Firmatario che abbiano cessato di esserlo, in relazione alle controversie concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal fatto che sono stati Parti o Firmatari della presente convenzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-31