Art. 29 · Ritiro
Convenzione

Art. 29

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Ritiro

In vigore dal 22 lug 1979
. Ritiro 1) Ogni Parte o Firmatario possono, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, ritirarsi volontariamente dall'Organizzazione, in qualsiasi momento.Allorchè è stato deciso sulla base della legislazione nazionale applicabile che un Firmatario può ritirarsi, il ritiro del Firmatario viene notificato per iscritto al Depositario dalla Parte che l'ha designato e la notifica comporta accettazione del ritiro della Parte. Il ritiro di una Parte che agisce in quanto tale, comporta il ritiro simultaneo di ogni Firmatario designato dalla Parte, o della Parte stessa in qualità di Firmatario, a seconda dei casi. 2) Dal momento della ricezione da parte del Depositario della notifica di una decisione di ritiro, la Parte che la notifica ed ogni Firmatario da essa designato, o il Firmatario per conto del quale la notifica viene fatta, a seconda dei casi, cessano di avere qualsiasi diritto di rappresentanza e di voto in seno agli organi dell'Organizzazione quali essi siano, e non incorreranno in nessun obbligo dopo la suddetta ricezione di notifica. II Firmatario che si ritira resta tuttavia tenuto, a meno che il consiglio non decida diversamente in applicazione dell'articolo XIII dell'accordo operativo, a versare la sua parte di contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati dall'Organizzazione prima del ricevimento della notifica ed è tenuto a far fronte alle responsabilità derivanti da atti o da omissioni che abbiano preceduto la detta ricezione. Ad eccezione di quanto riguarda tali contributi al capitale e le disposizioni dell' della presente convenzione e dell'articolo XVI dell'accordo operativo, il ritiro prende effetto, e la presente convenzione e/o l'accordo operativo cessano di essere in vigore nei confronti della Parte e/o del Firmatario che si ritira, tre mesi dopo la data di ricevimento da parte del Depositario della notifica menzionata al paragrafo 1). 3) Se un Firmatario si ritira, la Parte che l'ha designato indica un nuovo Firmatario, prima della data in cui il ritiro prende effetto e a partire da quella data, o assume la qualità di Firmatario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, oppure si ritira. Se a tale data la Parte non ha adottato nessuna misura a tale effetto, essa viene considerata come ritiratasi a partire da quella stessa data. Ogni nuovo Firmatario assume tutti gli obblighi non soddisfatti del precedente Firmatario per quanto riguarda i contributi al capitale e l'obbligo di versare la sua quota-parte di contributi al capitale necessari per far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati dall'Organizzazione dopo la data del ricevimento della notifica e a far fronte altresì alle responsabilità derivanti da atti od omissioni successivi a tale data. 4) Se, per una qualsiasi ragione, una Parte desidera sostituirsi al Firmatario da essa designato o desidera nominare un nuovo Firmatario, deve notificare per iscritto la propria decisione al Depositario. L'accordo operativo entrerà in vigore per il nuovo Firmatario e cesserà di esserlo per il Firmatario precedente dal momento in cui il nuovo Firmatario assumerà tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente Firmatario, così come specificato nella ultima frase del paragrafo 3) e firmerà l'accordo operativo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-29