Art. 28 · Notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Convenzione

Art. 28

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Notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni

In vigore dal 22 lug 1979
. Notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni Su richiesta dell'Organizzazione la Parte sul territorio della quale è situata la sede dell'Organizzazione coordina le frequenze da utilizzare per il settore spaziale e, a nome di ogni Parte che vi acconsente, notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni e frequenze da utilizzare a tale scopo e comunica altre informazioni, così come previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-28