Convenzione
Art. 26
26 / 66Privilegi ed immunità
In vigore dal 22 lug 1979
.
Privilegi ed immunità
1) Nel quadro delle attività autorizzate dalla presente convenzione, l'Organizzazione ed i beni di sua proprietà sono esonerati in tutti gli Stati Parte della presente convenzione da tutte le imposte nazionali sul reddito e da tutte le imposte dirette nazionali sulle proprietà, da tutti i diritti doganali sui satelliti di telecomunicazione, nonché sugli elementi e sui pezzi dei detti satelliti che debbano essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel settore spaziale dell'INMARSAT.Ogni Parte si impegna a fare il possibile per fare concedere, in conformità alla procedura nazionale applicabile, tutte le altre esenzioni fiscali sui redditi e le imposte dirette sui beni nonché sui diritti doganali se ciò è auspicabile, tenendo presente il carattere specifico dell'Organizzazione.
2) Tutti i Firmatari che agiscono in quanto tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte sul cui territorio è situata la sede, sono esonerati dall'imposta nazionale sul reddito a titolo delle somme versate dall'Organizzazione nel territorio della detta Parte.
3) a) Appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, l'Organizzazione deve concludere con ogni Parte nel territorio della quale stabilisca la sua sede, altri uffici o installazioni, un accordo che sarà negoziato dal consiglio e approvato dall'assemblea, in relazione ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione, del suo direttore generale, del suo personale, degli esperti che svolgono missioni per l'Organizzazione e dei rappresentanti delle Parti e dei Firmatari per il periodo in cui si trovano sul territorio del Governo ospite con lo scopo di esercitare le loro funzioni.
b) Tale accordo è indipendente dalla presente convenzione e cessa di avere effetto mediante un accordo tra il Governo ospite e l'Organizzazione, oppure se la sede dell'Organizzazione viene trasferita fuori dal territorio del Governo ospite.
4) Non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, tutte le Parti che non siano quelle che hanno concluso un accordo conformemente al paragrafo 3) concludono un protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione, del suo direttore generale, del suo personale, degli esperti che effettuano missioni per l'Organizzazione e dei rappresentanti delle Parti e dei Firmatari per il periodo in cui si trovano sul territorio delle Parti con lo scopo di esercitare le proprie funzioni. Tale protocollo è indipendente dalla presente convenzione e stabilirà le condizioni per la propria cessazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-26