Art. 25 · Personalità giuridica
Convenzione

Art. 25

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Personalità giuridica

In vigore dal 22 lug 1979
. Personalità giuridica L'Organizzazione gode di personalità giuridica ed è responsabile dei suoi atti e dei suoi obblighi. Ai fini dell'esercizio delle funzioni che le spettano, essa può in particolare stipulare contratti, acquistare, affittare, detenere e cedere beni mobili e immobili, nonché essere parte in un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati od organizzazioni internazionali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-25