Convenzione
Art. 25
25 / 66Personalità giuridica
In vigore dal 22 lug 1979
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Personalità giuridica
L'Organizzazione gode di personalità giuridica ed è responsabile dei suoi atti e dei suoi obblighi.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni che le spettano, essa può in particolare stipulare contratti, acquistare, affittare, detenere e cedere beni mobili e immobili, nonché essere parte in un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati od organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-25