Art. 21 · Invenzioni e informazioni tecniche
Convenzione

Art. 21

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Invenzioni e informazioni tecniche

In vigore dal 22 lug 1979
. Invenzioni e informazioni tecniche 1) Nel quadro di tutte le opere effettuate da essa o a suo nome e a sue spese, l'Organizzazione acquisirà sulle invenzioni e sulle informazioni tecniche quei diritti, ma nulla più di quei diritti che sono necessari nell'interesse comune dell'Organizzazione e dei Firmatari in quanto tali. Nel caso di opere effettuate sotto contratto, tali diritti vengono ottenuti a titolo non esclusivo. 2) Ai fini del paragrafo 1) l'Organizzazione, tenendo conto dei propri principi e obiettivi nonché delle pratiche industriali generalmente ammesse, nel quadro di lavori che implichino significativi elementi di studio, ricerca o messa a punto dovrà assicurare a se stessa: a) il diritto di avere accesso gratuito a tutte le invenzioni e informazioni tecniche risultanti da tali lavori; b) il diritto di comunicare e di far comunicare tali invenzioni e tali informazioni tecniche alle Parti, ai Firmatari e a chiunque altro dipenda dalla giurisdizione di una Parte, nonché il diritto di utilizzare, autorizzare o di fare autorizzare Parti, Firmatari o tali altre persone ad utilizzare quelle invenzioni e informazioni tecniche a titolo gratuito in relazione al settore spaziale INMARSAT e a qualsiasi altra stazione terrestre su terraferma o su nave funzionante in collegamento con questa. 3) Nel corso di lavori effettuati sotto contratto, il contraente conserva la proprietà dei diritti sulle invenzioni e informazioni tecniche risultanti da tale contratto. 4) L'Organizzazione assicurerà inoltre a se stessa il diritto, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare e far utilizzare le invenzioni e le informazioni tecniche direttamente utilizzate nell'esecuzione di lavori effettuati per suo conto ma non inclusi tra quelli previsti al paragrafo 2), nella misura in cui tale utilizzo è necessario alla ricostituzione o alla modifica di ogni prodotto effettivamente consegnato in virtù di un contratto finanziato dall'Organizzazione e nella misura in cui la persona che ha eseguito tali lavori sia abilitata ad accordare tali diritti. 5) Il consiglio può, in casi particolari, derogare dai principi enunciati al comma b) del paragrafo 2) e al paragrafo 4), allorchè, nel corso dei negoziati venga dimostrato al consiglio che l'assenza di una tale deroga nuocerebbe agli interessi dell'Organizzazione. 6) Il consiglio può inoltre, in casi particolari, quando circostanze eccezionali lo giustifichino, derogare dai principi enunciati al paragrafo 3), allorchè siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) quando sia dimostrato al consiglio che l'assenza di tale deroga sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'Organizzazione; b) quando il consiglio determini che l'Organizzazione deve essere in grado di assicurare la protezione dei brevetti in ogni paese; c) allorchè e nella misura in cui il contraente non sia in grado o non intenda assicurare tale protezione di diritti durante il periodo richiesto. 7) Per quanto riguarda le invenzioni e le informazioni tecniche sulle quali l'Organizzazione abbia acquisito diritti in maniera diversa da quella prevista dal paragrafo 2), essa deve, su richiesta e nella misura in cui è abilitata a farlo: a) comunicare o far comunicare le dette invenzioni e informazioni tecniche a tutte le Parti e a tutti i Firmatari, con riserva di rimborso di ogni pagamento da essa effettuato o ad essa richiesto nell'esercizio del detto diritto di comunicazione; b) consentire ad ogni Parte o Firmatario il diritto di comunicare o di far comunicare le dette invenzioni e informazioni tecniche a tutti coloro che si trovino sotto la propria giurisdizione nonché il diritto di utilizzarla e di autorizzare o di far autorizzare tali persone ad utilizzarli: i) a titolo gratuito per quanto riguarda il settore spaziale INMARSAT o qualsiasi altra stazione terrestre su terraferma o su nave operante in collegamento con essa; ii) per ogni altro fine, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli definite tra i Firmatari, o altre persone sotto la giurisdizione di ogni Parte, e l'Organizzazione o il proprietario delle dette invenzioni e informazioni tecniche o qualsiasi altro organismo o persona autorizzati ed aventi una parte della proprietà delle dette invenzioni o informazioni tecniche e con riserva di rimborso di ogni pagamento effettuato dall'Organizzazione o ad essa richiesto nell'esercizio dei detti diritti. 8) La comunicazione e l'uso di tutte le invenzioni e informazioni tecniche sulle quali l'Organizzazione ha acquisito ogni diritto, vengono effettuate, per quanto riguarda le loro modalità e condizioni, senza discriminazione nei confronti di tutti i Firmatari e di altre persone sotto la giurisdizione delle Parti. 9) Nessuna disposizione del presente articolo dovrà impedire all'Organizzazione, se ciò è auspicabile, di stipulare contratti con persone soggette a leggi e regolamenti nazionali in relazione alla comunicazione di informazioni tecniche.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-21