Art. 2 · Creazione dell'INMARSAT
Convenzione

Art. 2

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Creazione dell'INMARSAT

In vigore dal 22 lug 1979
. Creazione dell'INMARSAT 1) L'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), cui si fa qui riferimento come l'"Organizzazione", viene creata dalla presente convenzione. 2) L'accordo operativo concluso conformemente alle disposizioni della presente convenzione è aperto alla firma contemporaneamente a questa. 3) Ogni Parte firma l'accordo operativo o designa un organismo competente, pubblico o privato, sottoposto alla giurisdizione di tale Parte, che firmerà l'accordo operativo. 4) Le amministrazioni e gli organismi delle telecomunicazioni possono, in conformità con la legge nazionale applicabile, negoziare e concludere direttamente gli appropriati accordi di traffico sull'uso che essi faranno degli impianti delle telecomunicazioni fornite in virtù della presente convenzione e dell'accordo operativo, nonché sui servizi destinati al pubblico, sugli impianti, sulla ripartizione dei proventi, e sulle disposizioni commerciali relative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-2