Art. 16 · Organo direttivo
Convenzione

Art. 16

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Organo direttivo

In vigore dal 22 lug 1979
. Organo direttivo 1) Il direttore generale sarà scelto dal consiglio fra i candidati presentati dalle Parti o dai Firmatari tramite le Parti, con riserva di conferma delle Parti. Il depositario notificherà immediatamente alle Parti la nomina del direttore generale. La nomina sarà confermala se entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, più di un terzo delle Parti non avrà informato per iscritto il depositario di opporsi a tale nomina.Il direttore generale può assumere le proprie funzioni subito dopo la nomina e in attesa che questa venga confermata. 2) Il mandato del direttore generale è di sei anni. Tuttavia il consiglio può rimuovere anticipatamente di autorità il direttore generale. Il consiglio dovrà riferire all'assemblea le ragioni che hanno motivato tale decisione. 3) Il direttore generale è il funzionario di grado più elevato e il rappresentante legale dell'Organizzazione; egli è responsabile davanti al consiglio e opera sotto l'autorità di esso. 4) La struttura, gli effettivi e la normativa di impiego dei funzionari, degli impiegati, dei consulenti e di altri consiglieri dell'organo direttivo dovranno essere approvati dal consiglio. 5) Il direttore generale designa i membri dell'organo direttivo. La nomina degli alti funzionari in rapporto diretto con il direttore generale sarà approvata dal consiglio. 6) Il criterio principale nella designazione del direttore generale e degli altri funzionari dell'organo direttivo deve essere l'esigenza di assicurare all'Organizzazione le prestazioni di persone in possesso di elevate qualità di integrità, di competenza e di efficienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-16