Convenzione
Art. 15
15 / 66Consiglio - Funzioni
In vigore dal 22 lug 1979
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Consiglio - Funzioni
Tenendo nella dovuta considerazione i pareri e le raccomandazioni dell'assemblea, il consiglio sarà incaricato di fornire il settore spaziale necessario per realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione nella maniera più economica ed efficace conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell'accordo operativo.
Al fine di adempiere a tale compito il consiglio disporrà dei poteri necessari per esercitare tutte le funzioni adeguate, ivi incluse le seguenti:
a) determinazione delle esigenze relative alle telecomunicazioni marittime via satellite e adozione delle politiche, dei piani, dei programmi, delle procedure e delle misure relative alla progettazione, messa a punto, costruzione, impianto, acquisizione mediante acquisto o affitto, sfruttamento, mantenimento e utilizzo del settore spaziale INMARSAT, incluse le stipule dei contratti al fine di assicurare tutti i necessari servizi di lancio per rispondere a tali esigenze;
b) adozione ed attuazione delle disposizioni relative alla gestione e richiedenti da parte del direttore generale la stipula di contratti per l'esecuzione di funzioni tecniche e di utilizzazione allorchè questo sia vantaggioso per l'Organizzazione;
c) adozione di criteri e procedure di approvazione di stazioni terrestri su terraferma, navi e strutture in ambiente marittimo che debbono avere accesso al settore spaziale INMARSAT nonché di verifica e di sorveglianza del funzionamento di stazioni terrestri aventi accesso a tale settore e che ne facciano uso. Nel caso di stazioni terrestri su navi, i criteri debbono essere abbastanza precisi da consentirne l'uso discrezionale da parte delle autorità nazionali incaricate della concessione di licenze di utilizzazione, in vista dell'approvazione per tipo;
d) presentazione di raccomandazioni all'assemblea conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1) dell';
e) presentazione all'assemblea di relazioni periodiche sulle attività dell'Organizzazione ed in particolare sulle questioni finanziarie;
f) adozione di procedure e norme in materia di stipule di contratti e approvazione di queste conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell'accordo di utilizzazione;
g) adozione della politica finanziaria; approvazione del regolamento finanziario, del bilancio annuale e dei rendiconti finanziari annuali; determinazione periodica dei canoni per l'utilizzo del settore spaziale INMARSAT e adozione di decisioni relative a tutte le altre questioni finanziarie, comprese le quote di investimento e il tetto del capitale, conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell'accordo operativo;
h) determinazione delle disposizioni da adottare per la consultazione su base permanente di organismi riconosciuti dal consiglio come rappresentanti i proprietari di navi, il personale marittimo e altri utenti delle telecomunicazioni marittime;
i) designazione di un arbitro nei casi in cui l'Organizzazione sia parte in una procedura di arbitrato;
j) esercizio di ogni altra funzione conferitagli da qualsiasi altro articolo della presente convenzione o dell'accordo operativo, nonché ogni altra funzione idonea a conseguire le finalità dell'Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-15