Art. 14 · Consiglio - Procedura
Convenzione

Art. 14

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Consiglio - Procedura

In vigore dal 22 lug 1979
. Consiglio - Procedura 1) Il consiglio si riunisce tante volte quante siano necessarie al suo buon funzionamento, ma non meno di tre volte all'anno. 2) Il consiglio cercherà di prendere le sue decisioni all'unanimità. In mancanza di un accordo unanime, le decisioni saranno adottate nella maniera seguente: ogni decisione concernente questioni di fondo viene adottata a maggioranza dei rappresentanti del consiglio, se tale maggioranza dispone almeno di due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di Firmatari rappresentati al consiglio. Ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Ogni controversia in merito al fatto se una data questione sia procedurale o sostanziale è oggetto di una decisione del presidente del consiglio. Tale decisione può essere annullata da un voto di maggioranza dei due terzi dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il consiglio può adottare una procedura di voto diversa per l'elezione dei membri del suo ufficio. 3) a) Ogni rappresentante dispone di una quota di voti ponderati equivalente alla quota o alle quote di investimento che egli rappresenta. Tuttavia nessun rappresentante può utilizzare, a nome di un Firmatario, più del 25 per cento del totale dei voti ponderati della Organizzazione, a meno che ciò non avvenga conformemente alle disposizioni previste al comma b) IV) che segue. b) A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 9, 10 e 12 dell'articolo V dell'accordo operativo, i) se un Firmatario rappresentato in consiglio ha diritto; in virtù della sua quota di investimento, ad una quota di voti ponderati superiore al 25% del totale dei voti ponderati dell'Organizzazione, egli può offrire agli altri Firmatari una parte o la totalità della sua quota di investimento che superi il suddetto 25 per cento; ii) gli altri Firmatari possono notificare all'Organizzazione che sono disposti ad accettare una parte o la totalità di questa quota di investimento in eccedenza. Se il totale delle cifre notificate all'Organizzazione non supera l'ammontare disponibile per la ripartizione, il consiglio deve ripartire tale ammontare fra i Firmatari conformemente alle cifre notificate. Se il totale delle cifre notificate supera l'ammontare disponibile per la ripartizione, il consiglio deve ripartire tale ammontare conformemente a modalità sulle quali i Firmatari che hanno presentato una notifica possono accordarsi oppure, in mancanza di un accordo a tale proposito, in proporzione delle cifre notificate; iii) tale ripartizione deve essere effettuata dal consiglio ogni volta che viene compiuta una determinazione delle quote di investimento conformemente allo articolo V dell'accordo operativo. Le ripartizioni non devono mai portare la quota di investimento di uno qualsiasi dei Firmatari oltre il 25 per cento; iv) nella misura in cui la quota di investimento di un Firmatario eccedente il 25% e offerta per la ripartizione non viene ripartita conformemente alla procedura enunciata nel presente paragrafo, la ponderazione dei voti del rappresentante del Firmatario può superare il 25 per cento. c) Nella misura in cui un Firmatario decide di non offrire la sua parte di investimenti eccedente agli altri Firmatari, la corrispondente quota di voti ponderati di quel Firmatario eccedenti il 25% deve essere egualmente ripartita fra tutti gli altri rappresentanti del consiglio. 4) Il quorum necessario per ogni riunione del consiglio sarà costituito dalla maggioranza dei rappresentanti in seno al consiglio stesso, se tale maggioranza costituisce almeno i due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di Firmatari rappresentati al consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-14