Convenzione
Art. 1
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In vigore dal 22 lug 1979
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli citati nell'accordo.
CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT).
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
Considerando il principio enunciato nella risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo cui le nazioni del Mondo debbono poter comunicare al più presto possibile per mezzo di satellite su base mondiale e non discriminatoria,
Considerando le relative disposizioni del trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la luna e gli altri corpi celesti, trattato concluso il 27 gennaio 1967, ed in particolare l', il quale afferma che lo spazio extra-atmosferico deve essere utilizzato a vantaggio e nell'interesse di tutti i Paesi.
Tenendo conto del fatto che una parte molto rilevante del commercio mondiale si svolge per via marittima,
Consapevoli della possibilità di migliorare notevolmente il sistema marittimo di soccorso e di sicurezza, e il collegamento tra le navi, e tra queste e le loro compagnie, nonché tra gli equipaggi o i passeggeri a bordo e le persone a terra, con l'utilizzo dei satelliti,
Decisi, a tal fine, a fornire, a vantaggio delle navi di tutti i Paesi facendo ricorso alla tecnica più avanzata e più appropriata di telecomunicazioni spaziali, i mezzi più efficaci e più economici, compatibili con l'uso più efficace e più equo dello spettro delle frequenze radioelettriche e delle orbite dei satelliti,
Riconoscendo che un sistema marittimo a satelliti comprende sia le stazioni terrestri mobili e le stazioni terrestri di terra che il settore spaziale,
Hanno convenuto quanto segue:
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Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
a) l'espressione "Accordo operativo indica l'accordo operativo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)", compreso il suo allegato;
b) il termine "Parte" indica uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore;
c) il termine "Firmatario" indica sia una Parte che un organismo designato in conformità al paragrafo 3) dell', per il quale l'accordo di utilizzazione è entrato in vigore;
d) l'espressione "settore spaziale" indica i satelliti nonché gli impianti e le attrezzature di ricerca, telemisurazione, telecomando, controllo e di sorveglianza e le installazioni ed attrezzature ad esse connesse, necessarie per il funzionamento di tali satelliti;
e) l'espressione "settore spaziale INMARSAT" indica il settore spaziale di cui l'INMARSAT è proprietaria o locataria;
f) il termine "nave" indica un'imbarcazione di qualsiasi tipo usata nell'ambiente marino e include fra l'altro gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, i natanti e le piattaforme non ancorate in permanenza;
g) il termine "proprietà" indica qualsiasi elemento nei confronti del quale possa essere esercitato il diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-1