Accordo
Art. XVII
64 / 66Entrata in vigore
In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XVII.
Entrata in vigore
1) Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla data in cui entrerà in vigore la convenzione nei confronti della Parte interessata conformemente all' della convenzione.
2) L'accordo resterà in vigore fino a che sarà in vigore la convenzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xvii