Art. XVII · Entrata in vigore
Accordo

Art. XVII

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Entrata in vigore

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XVII. Entrata in vigore 1) Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla data in cui entrerà in vigore la convenzione nei confronti della Parte interessata conformemente all' della convenzione. 2) L'accordo resterà in vigore fino a che sarà in vigore la convenzione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xvii