Art. XVI · Composizione delle controversie
Accordo

Art. XVI

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Composizione delle controversie

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XVI. Composizione delle controversie 1) Ogni controversia tra i Firmatari o fra questi e l'Organizzazione, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla convenzione o dal presente accordo, deve essere risolta mediante negoziati tra le parti in contrasto. Se, nel termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto e se le parti in contrasto non hanno approvato un'altra procedura di regolamento, la controversia viene sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della convenzione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in contrasto. 2) A meno che le parti non si accordino diversamente, ogni controversia che metta in causa l'Organizzazione e uno o più firmatari in virtù di accordi che li vincolano, viene sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della convenzione, su richiesta di una delle parti in contrasto, nel termine di un anno a partire dalla data in cui tale regolamento è stato richiesto da una qualsiasi delle parti in contrasto. 3) Ogni Firmatario che abbia cessato di essere tale resta vincolato dal presente articolo per quanto riguarda le controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal fatto che è stato firmatario del presente accordo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xvi