Art. XIII · Regolamento finanziario in occasione del ritiro volontario o obbligatorio
Accordo

Art. XIII

60 / 66

Regolamento finanziario in occasione del ritiro volontario o obbligatorio

In vigore dal 22 lug 1979
Articolo XIII. Regolamento finanziario in occasione del ritiro volontario o obbligatorio 1) Entro i tre mesi successivi alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario dell'Organizzazione in virtù degli della convenzione, il consiglio informa il Firmatario della valutazione fatta in merito alla sua posizione finanziaria nei confronti dell'Organizzazione alla data in cui il ritiro volontario od obbligatorio prende effetto e delle modalità proposte per il regolamento così come previsto al paragrafo 3). La notifica comprenderà una nota: a) della somma dovuta dall'Organizzazione al Firmatario, che sarà calcolata moltiplicando la quota di investimento del Firmatario, alla data in cui prende effetto il ritiro volontario o obbligatorio, per la cifra fissata al termine della valutazione effettuata conformemente all'articolo VI, alla suddetta data; b) di ogni somma dovuta dal Firmatario all'Organizzazione e rappresentante la sua quota di contributo al capitale a titolo di impegni contrattuali espressamente autorizzati prima della data di ricevimento dell'avviso della sua decisione di ritirarsi, o, a seconda del caso, prima della data in cui il ritiro obbligatorio prende effetto; tale nota sarà accompagnata da un progetto di scadenzario dei pagamenti; c) di ogni altra somma dovuta dal Firmatario all'Organizzazione alla data in cui il ritiro volontario o obbligatorio prende effetto. 2) Nella sua valutazione delle somme previste al paragrafo 1), il consiglio può decidere di liberare totalmente o parzialmente il Firmatario del suo obbligo di versare la sua quota di contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati ed alle responsabilità derivanti da atti od omissioni antecedenti al ricevimento della notifica della decisione del ritiro oppure, secondo il caso, prima della data in cui il ritiro obbligatorio prende effetto. 3) Con riserva del pagamento da parte del Firmatario di ogni somma dovuta ai sensi dei commi b) e e) del paragrafo 1), l'Organizzazione deve, tenuto conto dell'articolo VIII, rimborsare al Firmatario le somme di cui ai commi a) e b) del paragrafo 1), entro gli stessi termini in cui gli altri Firmatari saranno rimborsati dei propri contributi al capitale o in termini più brevi se il consiglio avrà deciso in tal senso. Il consiglio fisserà il tasso di interesse da versare al o dal Firmatario in relazione ad ogni somma che possa restare in sospeso in qualsiasi momento. 4) A meno che il consiglio non decida diversamente, un regolamento concluso in virtù delle disposizioni del presente articolo non ha l'effetto di sciogliere il Firmatario dal suo obbligo di versare la sua quota di contributi al capitale necessari per fare fronte alle responsabilità non contrattuali derivanti da atti od omissioni dell'Organizzazione precedentemente alla data del ricevimento della notifica della decisione del ritiro o, secondo il caso, prima della data effettiva del ritiro obbligatorio. 5) Il Firmatario non perderà nessuno dei diritti acquisiti in quanto tale, diritti che egli, a prescindere dal suo ritiro volontario od obbligatorio, conserverà dopo la data del suddetto ritiro e per i quali egli non abbia ricevuto compensazione nel quadro del regolamento concluso in virtù del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-xiii